Liguria. Incassa l’ok del consiglio regionale l’ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Regione Liguria per chiedere un intervento della giunta presso il governo perché venga rivista la bozza del decreto legislativo, secondo il quale una banca può entrare in possesso di un’abitazione e metterla in vendita qualora il proprietario paghi diciotto rate del mutuo, anche non consecutive, in ritardo.
“Come gruppo consiliare e quindi con l’assessore alla Tutela dei consumatori Gianni Berrino che si è espresso negativamente anche in termini giuridici nei termini contenuti dal decreto legislativo all’esame del parlamento – spiega Matteo Rosso, capogruppo in Regione Liguria di Fratelli d’Italia – siamo assolutamente contrari a un provvedimento che, se ottenesse l’ok dalle Camere, si trasformerebbe in un autentico regalo alle banche ad assoluto discapito di migliaia di famiglie italiane, che oggi si trovano in carenza di liquidità e quindi si trovano in difficoltà per onorare il mutuo acceso per l’acquisto della propria prima casa. Non possiamo accettare che migliaia di italiani, dopo aver fatto grandi sacrifici per diventare proprietari di una prima casa, indebitandosi e facendo grandi sacrifici, possano vedersi privati dell’unico bene che hanno, messo all’asta dalla banca per aver pagato qualche rata in ritardo. Pensiamo sia una misura eccessiva, altamente lesiva dei diritti dei consumatori e del codice del diritto privato”.
Nell’ordine del giorno di Fratelli d’Italia si chiede un intervento da parte del presidente e della giunta regionale presso il governo perché venga rivista la bozza del decreto legislativo di attuazione della direttiva europea 2014/17/UE del Parlamento Europeo del 4 febbraio 2014, la cosiddetta Mortage Credit Directive (Direttiva sul Credito Ipotecario). I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, in particolare, puntano il dito contro l’art. 120 quinquiesdecies che al comma 3 recita: “le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l’estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all’eccedenza”.