Savona. “E’necessario evidenziare come quanto pronunciato dal Giudice del Lavoro non è una sentenza definitiva ma un’ordinanza resa ex articolo 1, comma 49 della Legge 92/2012, cd. Legge Fornero, ossia un provvedimento con cui il Giudice decide “con ordinanza immediatamente esecutiva” l’accoglimento o il rigetto della domanda. Questo è, dunque, il provvedimento con cui termina la “prima” fase dell’impugnazione che, come ricorda anche l’ordinanza, è stata emessa “agli esiti dell’esperita (sommaria) istruttoria” ed è, quindi, reclamabile”. Lo precisa la Cisl savonese dopo il provvedimento del giudice che ha rigettato il ricorso dell’ex dipendente di Ata Luigi Cavaliere.
“La legge prevede, pertanto, la possibilità di proporre opposizione tramite ricorso, da depositare innanzi al Tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, Tribunale di Savona, entro 30 giorni dalla notificazione. Prendiamo atto dell’esito negativo di questa prima fase processuale, ma crediamo sia opportuno ribadire che la presunzione di innocenza è prevista nella Costituzione della Repubblica Italiana e si considera tale, per prassi, sino alla sentenza di condanna confermata all’eventuale terzo grado di giudizio della Corte Suprema di Cassazione. Nel caso di specie, non abbiamo neanche concluso il primo grado di giudizio, ma solo la prima fase sommaria di cognizione”.