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Calendario venatorio 2019, la Lac: “La Regione sconfitta anche in appello al Consiglio di Stato”

Calendario venatorio 2019, la Lac: “La Regione sconfitta anche in appello al Consiglio di Stato”

Liguria. “La terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza numero 7609 notificata ieri alle parti in causa, ha confermato la pronuncia del Tar dell’ autunno 2019, dichiarando illegittime alcune parti importanti della delibera della giunta regionale della Liguria numero 386 approvata il 10 maggio scorso, con cui si varavano le regole per la stagione di caccia, il cosiddetto ‘calendario venatorio’ 2019/20”. Ad annunciarlo è la Lega Abolizione Caccia che sottolinea come questa pronuncia abbia “confermato anche in fase di appello il ricorso promosso dalle associazioni ambientaliste e per la tutela della fauna selvatica: Lega Abolizione Caccia, Wwf, Enpa e Lav, patrocinate dallo studio Linzola di Milano”.

“Sconfitte la giunta della Regione Liguria e le associazioni dei cacciatori Federcaccia ed Anuu, che si erano appellate al Consiglio di Stato per difendere il provvedimento, viziato da varie irregolarità. Come spesso accade, la Regione Liguria ha aggirato con motivi pretestuosi il parere preventivo obbligatorio dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra)”.

“Il Tar Liguria (sezione 2°) e ora il Consiglio di Stato hanno infatti ribadito che: le due giornate aggiuntive settimanali di caccia, oltre alle canoniche tre, nei mesi di ottobre e novembre, per la caccia alla Cesena (specie appartenente alla famiglia dei turdidi) , dovranno essere ridotte ad una soltanto; la chiusura della caccia al Tordo bottaccio va anticipata di 10 giorni, dal 31 gennaio al 20 gennaio prossimo; la data di chiusura della caccia per le specie acquatiche germano reale, gallinella d’acqua, folaga, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola, canapiglia, porciglione, frullino, pavoncella, beccaccino e moriglione va anticipata di 10 giorni, dal 31 gennaio al 20 gennaio; va sospesa la caccia alle specie moretta, moriglione e pavoncella; va vietata la caccia da appostamento fisso e temporaneo nel raggio di 500 metri dalle zone umide”.

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