Cronaca

Sanzionato per apertura durante il Covid, procedimento archiviato grazie al post Facebook del Comune

Sanzionato per apertura durante il Covid, procedimento archiviato grazie al post Facebook del Comune

Polizia locale

Era domenica 19 aprile 2020 quando il titolare di un negozio di vicinato del capoluogo era stato sanzionato dalla Polizia municipale in quanto trovato con le serrande alzate qualche minuto dopo le 16.00, in contrasto con l’ordinanza regionale allora vigente, che prevedeva, per i negozi di determinata tipologia (generi alimentari, beni di prima necessità), come quello in questione, apertura non oltre le 15.00 nei festivi nonché il 13 aprile, Lunedì dell’Angelo, e il 25 aprile, Festa della Liberazione. Ma il negoziante ha prodotto memoria difensiva, trasmessa alla Regione assieme al verbale di accertamento dalla Polizia locale spezzina, nella quale il sanzionato afferma che in data 6 aprile 2020 sulla pagina Facebook del Comune della Spezia era pubblicato un post (con allegata ordinanza integrale) in cui veniva riportato: “per le sole giornate indicate dall’ordinanza, il 13 e 25 aprile, le attività commerciali che sono autorizzate a restare aperte in questo periodo di emergenza hanno l’orario di chiusura fissato per le ore 15:00”, con relativo screenshot del post parte della memoria.
Elementi che hanno portato la Regione ad archiviare il procedimento sanzionatorio, dando comunicazione di tale archiviazione alla Polizia locale della Spezia; il riferimento del post “alle sole giornate del 13 e 25 aprile quali giorni di chiusura imposti dall’ordinanza regionale, appare essere stato, nel caso concreto, fattore esterno idoneo ad orientare la condotta del sanzionato”, si legge nel decreto dirigenziale regionale, che come detto ha deciso per “la scusabilità dell’errore” nel quale è incorso il negoziante, ritenendo “di accogliere le osservazioni difensive in quanto l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 5 c.p. impone di considerare scusabile l’errore sull’interpretazione della legge qualora il medesimo sia inevitabile. Tra queste ipotesi rientra, per pacifico orientamento giurisprudenziale, quello in cui il comportamento tenuto dall’agente (il negoziante, ndr) sia stato determinato da un fattore esterno, quale un comportamento positivo dell’amministrazione idoneo a produrre nell’agente uno scusabile convincimento circa la liceità della condotta posta in essere”.

 

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